Maggiore chiarezza sui bilanci delle società di calcio
quotate in borsa
(a cura dell'Ufficio Studi e Ricerche - Dottori Luigi Rizzi e Daniela Brandi - articolo apparso su www.finanzaonline.com))
La Consob, al fine di garantire maggiore chiarezza alle comunicazioni fatte al mercato dalle società calcistiche quotate, SS Lazio, AS Roma e FC Juventus ha di recente effettuato una raccomandazione ai club quotati nell'ambito delle informazioni contabili periodiche e delle comunicazioni relative a fatti rilevanti. In particolare l'autorità ha posto l'attenzione sulla necessità di chiarezza nelle informazioni riguardanti la gestione finanziaria considerato le peculiarità del settore calcistico, dove vi è un naturale sfasamento temporale tra le uscite finanziarie, costituite prevalentemente dai costi di gestione dei calciatori, e le entrate finanziarie, rappresentate per la maggior parte dai proventi relativi ai diritti televisivi, la gestione degli abbonamenti e la vendita dei biglietti delle partite.
Tale situazione comporta un alternarsi di picchi positivi e negativi nel ciclo finanziario con un andamento che non rispetta la gestione reddituale. Al fine di comprendere meglio l'andamento gestionale dei club quotati, la Consob ha previsto l'obbligo d'inserire in modo evidente sia nelle comunicazioni finanziarie riguardanti la rendicontazione periodica che nei comunicati stampa precise informazioni finanziarie. Nello specifico, i dati da indicare dalla Commissione riguardano la posizione finanziaria netta con le sue componenti principali sia a breve che a medio e lungo termine, il rapporto d'indebitamento, dato dal rapporto tra l'esposizione finanziaria al netto delle disponibilità liquide e il patrimonio netto, le variazioni del cash flow. Inoltre la stessa Commissione ha rilevato la necessità di indicare ulteriori informazioni nelle note di commento con particolare riferimento all'evidenziazione di posizioni debitorie e/o creditorie verso parti correlate.
La Consob ha, altresì,
raccomandato alle società di indicare nei commenti gli effetti economici e finanziari
sulla gestione derivanti da eventi di carattere stagionale o da operazioni di
cartolarizzazione, dai contratti di sponsorizzazione e/o di licenza dei diritti
radio-televisivi, dalla campagne abbonamenti e dai trasferimenti di giocatori, anche
avvenuti dopo la chiusura del periodo di riferimento al quale si riferiscono i rendiconti
periodici.
Nei casi in cui la società abbia delle difficoltà finanziarie, dovrà dare puntuale e
separata evidenza delle eventuali sanzioni tributarie o contributive cui la società sia
esposta.
La Consob è intervenuta anche sul tema dell'acquisto dei diritti pluriennali imponendo che le società del settore alleghino ai bilanci annuali e semestrali, a corredo dell'analisi della voce di bilancio "diritti pluriennali alle prestazioni dei calciatori", una tabella riassuntiva che riporti per ciascun calciatore il valore di carico originario, la durata del contratto ed il periodo di ammortamento, l'ammortamento cumulato fino al periodo di riferimento e il valore che residua da ammortizzare.
A tal proposito si rammenta
che sin dai bilanci chiusi al 30 giugno 1996, in seguito alla famosa sentenza Bosman, è
cambiata radicalmente la valutazione dei diritti pluriennali alle prestazioni degli
sportivi ed il loro ammortamento. Prima del 1996, i calciatori erano assoggettati ad
ammortamento non per il loro intero valore d'acquisto, rappresentativo del diritto alla
loro prestazione, bensì per la sola differenza tra tale valore e l'indennità di
trasferimento che si presumeva di percepire con la vendita degli atleti. Tale indennità
era determinata in funzione di specifici parametri fissati dalla federazione come l'età
dell'atleta, il suo stipendio, la durata del suo contratto.
Tale criterio era stato ritenuto il più idoneo a rappresentare il quadro fedele della
situazione economico - patrimoniale e finanziaria della società, come richiesto dal d.
lgs. 127/91 in quanto se si fosse ammortizzato fin dal primo anno l'intero valore di
acquisto, sarebbero stati penalizzati i conti economici relativi al periodo contrattuale
mentre nell'anno di cessione del calciatore sarebbero emersi rilevanti sopravvenienze
attive costituite dall'indennità di trasferimento. Nella pratica il calcolo degli
ammortamenti veniva effettuato su un valore minore rispetto a quello presente nell'attivo
dello stato patrimoniale (il costo d'acquisto dell'atleta rappresentante il diritto della
società alle sue prestazioni) e, quindi, comportava una minore incidenza negativa sia sul
conto economico, attraverso la voce ammortamento, sia sullo stato patrimoniale, attraverso
la voce fondo ammortamento. (1)
Divenuta illegittima
l'indennità di trasferimento, si è avvertita l'esigenza di procedere ad ammortizzare la
relativa parte del costo storico dell'atleta, con un aggravio economico rispetto al
criterio precedentemente adottato.
Attualmente il diritto pluriennale alle prestazioni dell'atleta, con il consenso del
Collegio Sindacale, deve essere iscritto al costo storico di acquisizione, comprensivo
delle eventuali spese accessorie di diretta imputazione sostenute al fine di averne la
piena disponibilità, ed ammortizzato completamente in quote costanti, sulla base della
durata dei contratti.
L'ammortamento dovrà essere effettuato per ogni nuovo atleta e il relativo importo dovrà
essere portato direttamente a rettifica del valore iscritto nell'attivo dello Stato
Patrimoniale. Le eventuali plusvalenze e/o minusvalenze da cessione dei diritti degli
atleti ancora sotto contratto verranno contabilizzati tra i proventi e gli oneri
straordinari.
Prima della l. 18/11/96 n.586 del 1996 gli statuti delle società sportive contenevano
clausole che vietavano la distribuzione di eventuali utili ai soci e quindi anche la
possibilità di accedere in borsa per la quotazione dei propri titoli azionari.
Ora, invece, le società
sportive sono vere e proprie società di lucro e come tali possono accedere in Borsa.
La prima società italiana che è riuscita a far quotare le proprie azioni in Piazza
Affari è stata la SS Lazio il giorno 6 maggio 1998, con quarantaquattro mila investitori
che hanno aderito all'offerta delle azioni.
Secondo club italiano a quotarsi è stato la società AS Roma che ha fatto ingresso nel
mercato azionario il 24 maggio 2000. Un rilevante punto di forza della società è dato
dal primato detenuto nel numero di abbonati TV alle partite in trasferta, associato ai
sempre cospicui incassi da botteghino e alla sostenuta attività di merchandising.
Ultima società italiana a quotarsi è stata la FC Juventus che, entrata in borsa durante
il campionato di calcio 2001/2002, rappresenta una delle più importanti società di
calcio a livello internazionale, con oltre 17 milioni di tifosi. La società, facendo leva
sui propri successi sportivi, ha perseguito una strategia di promozione dell'immagine
della propria squadra, degli atleti che ne fanno parte e di valorizzazione del proprio
marchio, e ciò le ha permesso di affermarsi non solo come società sportiva ma anche come
"media company", con significativi ritorni economici.
I grafici che seguono mostrano l'andamento nell'ultimo anno dei titoli dei club italiani presenti in Borsa:
SS LAZIO

(Fonte: Borsa Italiana)
AS ROMA

(Fonte: Borsa Italiana)
FC JUVENTUS

(Fonte: Borsa Italiana)
Tutte le società hanno presentato un trend negativo, dimostrando di avere difficoltà a
garantire nel tempo un buon rendimento agli investitori.
Nell'attività di una
società calcistica, per far sì che convivano sia l'anima sportiva che l'anima lucrativa,
occorre predisporre una struttura operativa e manageriale capace di sostenere entrambe e
di sviluppare, intorno alle attività di business, un ventaglio di attività collaterali,
che siano in grado di supportare, bilanciare e stabilizzare l'impatto, sul valore
economico delle società, delle decisioni e dei risultati sportivi, fonti principali di
"turbolenze".
L'acquisto di titoli di società calcistiche oltre a presentare i rischi tipici di un
investimento in titoli azionari, costituiti essenzialmente dalla possibile oscillazione
del valore dell'azione in dipendenza dei risultati economici conseguiti, deve, infatti,
considerare anche l'elevata volatilità dei ricavi e la stretta connessione tra i
risultati economici e quelli sportivi.
Nel bilancio di una società di calcio si rileva che i ricavi sono costituiti da
componenti di diversa natura, caratterizzati da un diverso grado di stabilità.
I ricavi relativi ai diritti televisivi, alle sponsorizzazioni, nonché quelli derivanti
dalla vendita di biglietti d'ingresso sono influenzati dall'andamento più o meno positivo
dei risultati sportivi conseguiti dalla società.
Ricavi più stabili sono,
invece, quelli che derivano dalle quote fisse previste dai contratti di sponsorizzazione;
le varie aziende commerciali sono molto allettate dalla possibilità di sponsorizzare
società sportive, vista la popolarità dello sport. Altri ricavi derivano dall'attività
di merchandising, vale a dire la gestione e commercializzazione del marchio sportivo.
I ricavi da cessione dei diritti televisivi sono costituiti dalla vendita dei diritti di
trasmissione, sia in chiaro che criptati delle manifestazioni a cui prende parte la
società sportiva.
Occorre poi sottolineare che
mentre un'azienda normale, quotata in borsa, comunica i suoi risultati ogni tre mesi, nel
calcio i risultati arrivano ogni settimana, influenzando maggiormente il titolo.
Il grafico che segue mostra l'effetto delle performance calcistiche sulla quotazione del
titolo SS Lazio nel primo semestre 2000.

(Fonte: calcioinborsa)
Nel grafico si evidenzia come a fronte di risultati positivi domenicali della squadra abbiano seguito guadagni del titolo sui mercati finanziari all'apertura della borsa il lunedì seguente, e viceversa come a fronte di risultati negativi abbia seguito un deprezzamento del prezzo del titolo. La "short sightedness" degli azionisti, vale a dire la loro mancanza di lungimiranza, associata all'elemento emotivo legato al campionato, ha senza dubbio causato una forte volatilità del titolo.
Per i titoli inseriti nei listini di borsa appartenenti a società calcistiche si può notare come gli eventi sportivi costituiscano una ghiotta occasione d'investimento o di disinvestimento. Quel che ne risulta è un impennata nel numero di azioni contrattate nei giorni vicini alla disputa di una partita, ossia del volume degli scambi sui mercati finanziari.
Ciò generalmente dipende
dalla possibilità di fare delle previsioni sull'andamento dei titoli in determinati
momenti. Prima di ogni partita il prezzo fissato in ogni scambio riflette le aspettative
che gli investitori hanno non tanto sul titolo ma sull'evento sportivo che la squadra
andrà a disputare. Questo comporta una maggior fiducia o sfiducia nell'investitore che
decide rispettivamente di "entrare" od "uscire" dal mercato a seconda
delle sue aspettative sul risultato calcistico.
Sostanzialmente i titoli legati alle società calcistiche offrono una buona capacità di
previsione in determinati istanti di tempo: quelli vicini agli eventi sportivi. Gli
investitori decidono di interessarsi a queste azioni in quei momenti facendo così
crescere il numero di azioni scambiate, ossia il loro volume.
Un altro rischio tipico delle società sportive è dato dalla maggiore possibilità di essere sottoposte all'aggiotaggio, cioè alla comunicazione di notizie tendenti a provocare movimenti artificiosi del titolo. Basti pensare che la sola pubblicazione su di un quotidiano sportivo della possibile vendita di un forte giocatore provoca mutamenti nel valore azionario.
La Consob, viste le peculiarità delle società calcistiche, ha considerato che la circolazione di indiscrezioni pone il mercato a rischio di possibili asimmetrie informative. È pertanto opportuno che le società siano accorte nel predisporre i comunicati per fatti rilevanti considerando che le dichiarazioni sulle trattative di calcio-mercato con la comunicazione di notizie relative ad accordi non ancora definiti, è utile solo nel caso in cui ciò sia necessario garantire la parità informativa. Negli altri casi, tali comunicazioni possono alterare il regolare funzionamento del mercato. Solo in seguito alla conclusione degli accordi per la compravendita dei calciatori la società dovrà provvedere, ai sensi della normativa vigente, ad elaborare un comunicato al pubblico adeguato con l'indicazione di tutti i dati rilevanti come il prezzo di acquisto o di vendita dell'atleta, i compensi stabiliti e la durata del contratto.
Note:
1)
Il Trib. Di Napoli, con sentenza del 10 giugno 1994, ha definito illegittimo la
valutazione del parco giocatori sulla base di "un prudenziale valore di
realizzo" in quanto contrastante con l'art.2426 del c.c., i cui criteri di
valutazione sono ispirati al principio del costo. Sostituire un criterio certo, come
quello del costo storico, con un criterio discrezionale e incontrollabile, può incidere
negativamente sulla verità legale del bilancio.