Ecco, in copia integrale e conforme all'originale, l'avviso di conclusione delle indagini del pm di Torino Raffaele Guariniello nei confronti del medico della Juventus Riccardo Agricola, del dirigente Antonio Giraudo e del farmacista Giovanni Rossano, in relazione all'indagine sull'uso ed abuso di farmaci, aperta nel '98 dopo la clamorosa denuncia di Zeman. Le ipotesi di reato sono pesanti e vanno dalla somministrazione di farmaci dannosi per la salute, all'illecito sportivo. Ma ciò che colpisce di più è la vastità e la varietà dei farmaci usati e somministrati, ciò che fa pensare ai calciatori come veri e propri "oggetti", di cui ci si preoccupa quasi esclusivamente in funzione del miglioramento della prestazione. C'è da dire che si tratta ancora e semplicemente di accuse e di ipotesi di reato e che per la legge nessuno è colpevole fino a giudizio concluso. In ogni caso anche lo sport avrebbe dovuto quanto meno indagare. Invece la Procura del Coni, ha aperto e chiuso in un baleno l'inchiesta, su espressa sollecitazione (autodenuncia) del medico Agricola, archiviando esclusivamente in base alla tesi di difesa dello stesso. Il calcio (men che meno la Juve) non si tocca. Per i particolari vedi il commento di Sergio Rizzo, caporedattore del Corriere dello sport |
63/200 R.G. notizie di reato
PROCURA DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI TORINO
AVVISO AGLI INDAGATI DELLA CONCLUSIONE DELLE INDAGINI PRELIMINARI
(ART.415BISC.P.P.)
Il Pubblico Ministero Raffaele Guariniello
Visti gli atti del procedimento penale nei confronti di
Giraudo Antonio, n. a Torino il 2/9/1946, res. a Torino, via Principessa Felicita di Savoia, 17;
Agricola Riccardo, n. a San Severo il 13/3/1946, res. a Torino, C.so Vinzaglio, 21;
Rossano Giovanni, n. a Torino il 9/7/1948, res. a Rivoli, via Perotto, 24, o dom. a Torino - C.so Monte Grappa, 55, presso Farmacia Rossano;
difesi di fiducia dagli Avv.ti.
- Luigi Chiappero - Torino - via Bligny, 5 per
Giraudo e Agricola;
- Enrico Semeraro - Torino - via Pordenone, 10 per Rossano,
INDAGATI
per i seguenti reati, commessi nelle rispettive quaIità competenze e attribuzioni d amministratore delegato della Juventus F.C. s.p.a avente sede in Torino, P.zza Crimea, 7 ed esercente anche atttività consistente nel procurarsi, detenere in apposito magazzino e fornire medicinali per uso umano, il Giraudo; di responsabile del settore medico della Juventus F.C. s.p.a., addetto aIIa distribuzione ai calciatori di tale società dei medicinali forniti dalla società medesima, specialista in neuropsichiatria e in medicina dello sport, e, altresì, operante nella Casa di Cura Villa Cristina di Collegno autorizzata, accreditata e convenzioriata esclusivamente per attività neuropsichiatriche, I'Agricola; di titolare della Farmacia Rossano sita in Torino, C.so Monte Grappa, 55, ed esercente il commercio dl sostanze medicinali, il Rossano:
Giraudo e Agricola
A) artt.648,110 e 81, comma 2, c.p., per avere, in concorso tra loro, al fine di procurare a sè e ad altri un profitto, acquistato e ricevuto da Rossano Giovanni (titolare della Farmacia Rossano, fiduciaria della Casa di Cura Villa Cristina di Collegno) le specialità medicinali Orudis iniettabile ad uso endovenoso e Mepral iniettabile, ad acquisto, conservazione ed uso riservati ad ospedali e case di cura e di cui è vietata la vendita al pubblico, provenienti dai delitti di falso di cui al capo B e di truffa in danno delle rispettive imprese produttrici (Rhone Poulenc Rorer s.p.a. e Bracco s.p.a., in quanto Rossano Giovanni, dopo aver contraffatto leprescrizioni mediche limitative indicate nel caro B), induceva in errore le case produttrici - con artifizi e raggiri consistiti nel trasmettere a tali imprese le suddette prescrizioni e nell'attestare che si trattava di "prodotti ospedalieri per la Casa di Cura Villa Cristina", e così procurava a sé un ingiusto profitto con danno delle imprese produttrici, ottenendo le predette specialità medicinali al prezzo scontato del 50% praticato agli enti ospedalieri e agli istituti di ricovero e cura.
In Torino, tra il marzo e il giugno 1998, in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Rossano
B) artt. 477, 482, 81, comma 2, c.p., per aver contraffatto prescrizioni mediche limitative di cui agli artt. 2, comma 1, lettera e), n. 2, e 9 D.Leg. 30 dicembre 1992 n. 539, in relazione alIart. 1 paragrafo 2, Direttiva 92/26/CEE, formando prescrizioni mediche limitative provenieti dalla Casa di Cura Villa Cristina di Collegno convenzionata con il Servizio Sanitario Nazionale e relative alle specialità medicinali Orudis iniettabile ad uso endovenoso e Mepral iniettabile, ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di cura e di cui è vietata la vendita al pubbIico, e così per avere, mediante la contraffazione di siffatte prescrizioni mediche limitative,fatto apparire adempiute le condizioni richieste dall'art.9 D.Leg.n 539/1992 per la loro validità.
In Torino, tra il marzo e il giugno 1998, in esecuzione del medesimo disegno criminoso.
Giraudo
C) art. 15, comma 1, D.Leg. 30 dicembre 1992 n. 538, in relazione agli artt. 1, comma 2, 2 e 3 D.Leg. n. 538/1992, per avere, senza essere in possesso della prescritta autorizzazione, esercitato attività consistenti nel procurarsi, detenere, fornire medicinali, e, in particolare, i seguenti medicinali (in una o più confezioni per ciascuno):
ADALAT
cpr
TACHIPIRINA
cpr
VIT
PORPHYRIN fiale
II
GRADO
ADRENALINA 1 MG fiale TACHIPIRINA sup LOPERIL cpr
ADRONAT cpr FASTUM gel MACLADIN cpr
ALIIMIX
cpr
FELDENE
fiale
MACLADIN
250 cpr
ALLERGODIL spry
FELDENE
crema
MARESPIN
cpr
AMINOMAL
fiale
FELDENE
FAST cpr
MATRIX
cpr
AMINOMAL IV fiale
FELDENE
SOL cpr
MATRIX
fiale
ANANASE 100 cpr
FERLIXIT
fiale
MEPRAL
fiale
ARVENUM 500 cpr
FERROGRAD
cpr
MERREM
1000 fiale
ASPIRINA cpr FLAN TADlN 30 MG cpr MESULID bus
ASPIRINA C
cpr
FLEBOCORTID
500 flale
MESULID
FAST bus
ASPIRINA C EFF cpr
FLECTADOL
1000 bus
MINIAS
cpr
ASPIRINA 500 MG cpr
FLECTADOL
1000 fiale
MINIAS
1 GR cpr
AUGMENTIN cpr
FLECTADOL
fiale
MIOCAMEN
600 cpr
AUGMENTIN 1 GR cpr
FLECTADOL
500 flate
MISODEX
cpr
AURONAT
cpr
FLUBASON
bus
MISODEX
200 cpr
MG
BACACIL 1200 cps
FLUIMUCIL
flate
MISOFENAC
cpr
BACTRIM FORTE cpr
FLUIMUCIL
fiale
MONURIL
bus
e
aeros
BARALGINA fiale
FLUIMUCIL
bus
MUSCORIL
fiale
BENTELAN
cpr
FLUIMUCIL
100 bus
MUSCORIL
cpr
BENTELAN 0,5 MG cpr
FLUIMUCIL
200 bus
NABUSER
bus
BENTELAN 1,5 fiale
FLUIMUCIL
fiale
NARCAN
fiale
ANTIBIOTICO
BENTELAN 4 MG fiale
FLUIMUCIL
600 cpr
NEOTON
1 GR fleb
BIMIXIN
cpr
FLUPRIM
TOSSE gtt
NEURAMIDE
fiale
BISOLVON LINCTUS scir
FOMENTIL
cpr
NICETILE
cpr
BREXIN
bus
FROBEN
cpr
NIFLAM
gel
BREXIN 20 MG bus FROBEN gtt NIZORAL flac
BRUFEN
bus
FROBEN
collut
NIZORAL
SCALP flac
BUSCOPAN cpr
GAVISCON
cpr
NORMIN
cpr
BUSCOPAN fiale
GAVISCON
scir
NOVALGINA
gtt
BUSCOPAN sup GENTALYN crema ORUDIS cpr
CENTELLASE cpr GENTALYN BETA crema ORUDIS fiale
CIPROXlN 250 cpr GENTUS scir ORUDIS RETARD cpr
CIPROXIN 500 cpr GUTRON gtt OTALGAN gtt
CISTIDIL
cpr
IMMUCYTAL
fiale
OTOSPORlN
gtt
aeros
CLENIL A
fiale
IMODIUM
cpr
PANADOL
cpr
aeros
CLENIL A flac
INDOXEN
25 MG cpr
PEFLACIN
400 cpr
COMPLAMIN fiale INIBACE cpr PEVARYL crema
CROMATONFERRO fiale INIBACE 5 MG cpr PEVARYL polv
DEFLAMAT 75 MG cpr LARIAM cpr PEVARYL schiu
DEFLAN 6 MG cpr LASIX fiale PLASIL cpr
DEFLAN 30 MG cpr LASIX cpr PLASIL fiale
DELTACORTENE 5 cpr LEDERFOLIN cpr POLARAMIN cpr
DEPO MEDROL 40 MG fiale
LEGOFER 40
fiale
POLARAMIN
crem
DEPO MEDROL fiale
LEVOCARVIT
fiaIe
POLARAMIN
AR cpr
DEPO MEDROL CON fiale
LEVOTUS
gtt
PORFIRIN
cpr
LIDOCAINA
DIIDERGOT gtt
LEXIL
cpr
PORFIRIN
12 fiale
DOBETIN 1000 fiale
LEXOTAN
gtt
RANIDIL
150 cpr
DOBETIN 5000 fiale
LIDOCAINA
CLO 200MG fiale
RANIDIL 300
cpr
EN
gtt
LIOMETACEN
fiale
REDOXON
500 MG cpr
EN 0,5 MG cpr
LIPOSOM
FORTE fiale
REPARlL
cpr
EUMOVATE pom
LIQUEMIN
fiale
REPARIL
fiale
FARGAN crem LOCALYN OTO gtt VIT PORPHYIN II fiale
FARGANESSE fiale
TACHIPIRINA
1000 sup
VIVIN
C
cpr
RIFOCIN fiale
TACHIPIRINA
500 cpr
VOLTAREN
cpr
RIFOCIN 250 MG fiale
TAD
600 fiale
VOLTAREN
fiale
RIFOCIN TOPICO fiale
TARGOSIL
200 MG fiaIe
VOLTAREN
gel
RILATEN flale
TAVOR
1 MG cpr
VOLTAREN
sup
RINAZINA gtt illegibile illegibile
illegibile TELDANE FORTE cpr VOLTAREN SOL cpr
ROCEFIN fiale TORADOL cpr XAMAMINA cpr
ROCEFIN 1 GR fiale
TORADOL
fiale
XATRAL
cpr
ROVAMICINA cpr
TORADOL
gtt
XYLOCAINA
fIac
SAMIR 200 fiale
TORADOL
10 cpr
XYLOCAINA
2% flac
SAMYR 200 cpr
TORADOL
10 fiale
ZANTAC
fiale
SARIDON cpr
TORADOL
30 fiale
ZEPELIN
cpr
SOBREPIN fiale
TRANS
ACT cerotti
ZEPELIN
bus
SOBREPIN
bus
TRANSMETIL
600 fiale
ZEPELINDUE
bus
SOBREPIN 200 bus
TRICORTIN
1000 fiale
ZEPELINDUE
cpr
SOBREPIN AEREOSOL fiale TRINITRINA
cpr
ZERINOL
cpr
SOLUMEDROL 1 GR fiale
TRONAN
100 MG cpr
ZIMOX
cpr
SASMEX fiale UBIMAIOR fiale ZIMOX 1 GR cpr
SPASMEX sup UGUROL fiale ZINNAT 250 cpr
SPASMEX cpr ULTRAVISIN cpr ZINNAT 500 cpr
SPASMODIL fiale UROTRACTIN cpr ZIRTEC cpr
SPASMOMEN 40 MG cpr VALIUM fiale ZITROMAX cpr
STILNOX cpr VALPINAX cpr ZOVIRAX cpr
SUCRALFIN bus VELAMOX cps ZOVIRAX p.oft
SUCRALFIN cpr VELAMOX 1 GR cpr ZOVIRAX 3 GR crem
SUPRADYN cpr VERECOLENE cpr ZOVIRAX 400 cpr
SYNFLEX F.TE bus VERECOLENE COMPL cpr
SYNFLEX F.TE sup VISUMETAZONE gtt
In Torino, dal luglio 1994 a tutt'oggi.
Giraudo
D) art. 4, comma 2, D. Leg 19 settembre 1994 n. 626, per aver omesso di redigere un documento di valutazione dei rischi contenente una completavalutazione dei rischi per la sicurezza e la salute durante il lavoro e l'individuazione delle misure di prevenzione e di protezione da adottare relativamente ai calciatori della Juventus F.C. s.p.a., legati da rapporto di lavoro subordinato con tale società a norma degli artt.3 e 4 L. 23 marzo 1981 n. 91.
In Torino, accertato tra agosto e settembre 1998 e commesso a tutt'oggi.
Giraudo e Agricola
E) artt. 6 L. 5 giugno 1990 n.135, 38 L. 20 maggio 1970 n. 300, 110 e 81, comma 2, c.p., anche in relazione al D.M. 13 marzo 1995, AlI. C, Sez. I, per avere, in concorsoa tra loro fatto sottoporre all'esame per l'accertamento dello stato di sieropositività all'A.I.D.S. i calciatori della Juventus F.C. s.p.a.legati dal rapporto di lavoro subordinato con tale scietà a norma degli artt. 3 e 4 L. 23 marzo 1981 n. 91; ipotesi grave, per la sistematicità dell'attentato alla dignità e riservatezza dei soggetti sottoposti all'esame.
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso tra il luglio 1994 e il settembre 1998, e a tuttoggi.
Giraudo e Agricola
F) artt. 5 e 38 L. 20 maggio 1970 n. 300, 110, 81, comma 2, c.p. in relazione agli artt. 16 D. Leg. 19 settembre 1994 n. 626, e 8 D.M. 13 marzo 1995, per avere, in concorso tra loro, fatto sottoporre i cailciatori della Juventus F.C. s.p.a., legati da rapporto di lavoro subordinato con tale società a norma degli artt. 3 e 4 L. 23 marzo 1981 n. 91, ad esami tecnicostrumentali non indicati nellAll. C del D.M. 13 marzo 1995, a prescindere dalla presenza di un fondato sospetto clinico (quali gli esami per la determinazione di testosterone, cortisolo nel sangue, e deidroepiandrosterone).
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra il luglio 1994 e il settembre 1998, e a tuttoggi.
Giraudo e Agricola
G) artt. 1 L. 13 dicembre 1989 n. 401, 110, 81 comma 2, c.p., per avere in concorso tra loro, al fine, di raggiungere un risultato diverso da quello conseguente al corretto e leale svolgimento di competizioni sportive organizzate dalla Federazione Italiana Giuoco Calcio (campionato di calcio di serie A, coppa Italia). compiuto una ,pluralità convergente di atti fraudolenti consistiti nel:
1) procurarsi, detenere, sommnistrare ai calciatori
trattati, specialità medicinali contenenti sostanze rientranti nell'elenco formulato dal
C.I.O. relativo alle "Classi di sostanze proibite e del metodi proibiti" in
materia di doping,deliberato dal C.O.N.I. e recepito dalla Federazione Italiana Gioco
Calcio, e nella lista di riferimento delle classi farmacologiche di agenti e metodi doping
adottata nel quadro della convenzione antidoping fatta a Strasburgo il 16 novembre 1989 e
ratificata in Italia con legge 29 novembre 1995 n. 152, e, in particolare:
-la specialità medicinale Liposom Forte contenente fosfolipidi ipotalamici e
mannitolo, autorizzata dal Ministero della Sanità per le alterazioni metaboliche
cerebrali conseguenti a turbe neuroendocrine, avente azione dopante sia per la presenza
del mannitolo (appartenente alla Classe Farmacologica l-D "Diuretici" ,
proibita per ogni via sino al 1996, e dal 1997 proibita per iniezione endovenosa), sia per
la presenza dei fosfolipidi (per un verso, atti a interferire con il turnover di mediatori
sia catecolaminici -dopamina e noradrenalina- sia colinergici -acetilcolina- e, quindi,
appartenenti alla Classe Farmacologica I-A "Stimolanti", comprensiva delle
"sostanze affini per la loro azione farmacologica e/o struttura chimica"; e, per
laltro, atti ad innalzare i tassi plasmatici dellormone somatotropo, e,
quindi, appartenenti alla Classe Farmacologica I-E "Ormoni peptidici e glicoproteici
ed analoghi", comprensiva dei "rispettivi fattori di rilascio e loro analoghi)
-la specialità medicinale Lidocaina, contenente Iidocaina, appartenente alla
Classe Farmacologica III-C ("Anestetici locali"), ricorrendo il divieto di
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritte
notifica all'autorità competente prima della competizione in presenza di giustificazione
medica e con indicazione della diagnosi, della dose e della via di somministrazione;
-la specialità medicinale Xylocaina, contenente xilocaina, appartenente alla
Classe Farmacologica III-C ("Anestetici locali"), ricorrendo il divieto di
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritte
notifica all'autorità competente prima della competizione in presenza di giustificazione
medica e con indicazione della diagnosi, della dose e della via di somministrazione;
-la specialità medicinale Depo-medrol fiale,
contenente metilprednisolone, appartenente alla Classe Farmacologica III-D
("Corticosteroidi"), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione
sistematica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o
intraarticolare per omissione della prescritta notifica all'autorità competente prima
della competizione;
-la specialità medicinale Depo-medrol + Lidocaina fiale, contenente sia
metilprednisolone appartenente alla Classe Farmacologica III-D
("Corticosteroidi"), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione
sistematica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o
intraarticolare per omissione della prescritta notifica all'autorità competente prima
della competizione, sia lidocaina appartenente alla Classe Farmacologica III-C
("Anestetici locali"), ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione
sistematica, e non risultando consentita la somministrazione per iniezione locale o
intraarticolare per omissione della prescritta notifica all'autorità competente prima
della competizione in presenza di giustificazione medica e con indicazione della diagnosi,
della dose e della via di somministrazione;
-la spacialità medicinale Bentelan fiale contenente betametasone, appartenente
alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo il divieto di
somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando consentita la
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta
notifica all'autorità competente prima della competizione;
-la specialità medicinale Bentelan compresse,contenente betametasone, appartenente
alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo il divieto di
somministrazione per via orale;
-la specialità medicinale Deflan compresse, contenente deflazacort, appartenente
alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo il divieto di
somministrazione per via orale;
-la specialità medicinale Flantadin compresse, contenente deflazacort,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo il
divieto di somministrazione per via orale;
-la specialità medicinale Flebocortid fiale, contenente idrocortisone,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi") ricorrendo il
divieto di somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando consentita la
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta
notifica all'autorità competente prima della competizione;
-la specialità medicinale Solu-medrol fiale, contenente metilprednisolone,
appartenente alla Classe Farmacologica III-D ("Corticosteroidi")
ricorrendo il divieto di somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando
consentita la somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della
prescritta notifica all'autorità competente prima della competizione;
-la specialità medicinale Tricortin 1000, contenente fosfolipidi cerebrali e
lidocaina, autorizzata dal Ministero della sanità per "stati
ipossidotico-dismetabolici del sistema nervoso centrale e sindromi
polialgico-neurosiche", avente azione dopante, sia per la presenza della lidocaina
(appartenente alla Classe Farmacologica III-C ("Anestetici locali"), ricorrendo
il divieto di somministrazione per iniezione sistematica, e non risultando consentita la
somministrazione per iniezione locale o intraarticolare per omissione della prescritta
notifica all'autorità competente prima della competizione in presenza di giustificazione
medica e con indicazione della diagnosi, della dose e della via di somministrazione), sia
per la presenza dei fosfolipidi (in grado di attivare il metabolismo neuronale
normalizzando le attività enzimatiche di membrana e di aumentare sia il turnover dei
neurotrasmettitori, sia il metabolismo glucidico e quello dei fosfolipidi endogeni, e,
quindi, appartenenti alla Classe Farmacologica I-A "Stimolanti", comprensiva
delle "sostanze affini per la loro azione farmacologica e/o struttura chimica");
2) procurarsi, detenere, e somministrare
ripetutamente ai calciatori trattati, senza la prescritta ricettazione, senza una apposita
indicazione prescrittiva nelle relative cartelle sanitarie, e senza un consenso informato
del calciatore trattato, specialità medicinali al di fuori delle indicazioni autorizzate
dal Ministero della Sanità, nel convergente intento di attuare nei confronti dei
calciatori trattati percorsi farmacologici di attivazione biochimica, bioenergetica,
neurotrasmettitoriale, a livello cerebrale e/o muscolare e/o cardiaco e di incrementarne
le prestazioni; e, in particolare:
-la specialità medicinale Samyr a base di ademotionina solfato p-toluensolfato,
autorizzata dal Ministero della Sanità per il trattamento delle sindromi depressive
data la sua interferenza a livello cerebrale can il metabolismo dei neuromediatori sia
catecolaminici (dopamina, noradrenalina, adrenalina) sia jindolaminici (serotonina e
melatonina) sia imidazolici (istamina), e invece
somministrata a calciatori in piena attività agonistica non affetti da sindrome
depressiva, nè da altra patologia non curabile con gli
attuali mezzi terapeutiic a disposizione, con la giustificazione che si trattava di un
farmaco "disintossicante o "detossicante", e non informando i
calciatori trattati che si trattava di un farmaco attivo sul sistema nervoso centrale in
grado di modificare il biochimismo cerebrale e pertatnto indicato in soggetti affetti da
depressione, con la finalità di attuare nei calciatori trattati un'efficace attivazione
neurochimica a livello del sistema nervoso centrale e di modificarne le proprietà
psicofisiche e biologiche, e, quindi, con l'intento di incrementarne le prestazioni;
-la specialià medicinale Liposom forte, contenente fosfolipidi ipotalamici e
mannitolo, autorizzata dal Ministero della Sanità per le alterazioni
metaboliche cerebrali conseguenti, a turbe neuroendocrine, e invece somministrata a
calciatori in piena attività agonistica non affetti da alterazioni metaboliche cerebrali
conseguenti a turbe neuroendocrine, né da altra patologia non curabile con gli attuali
mezzi terapeutici a disposizione, e non informando i predetti calciatori che si trattava
di un farmaco attivo suI sistema nervoso centrale in grado di modificare il biochimismo
cerebrale e avente l'azione dopante descritta in questo capo G, al punto 1, primo
trattino, con la finalità di attuare nei calciatori trattati
un'efficace attivazione neurochimica a livello del sistema nervoso centrale e di
modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con lintento di
incrementarne le prestazioni;
-la specialità medicinale Neoton, contenente creatina fosfato, autorizzata dal
Ministero della Sanità per la cardioprotezione in chirurgia cardiaca con addizione alle
soluzioni cardioplegiche e Ia sofferenza metabolica del miocardio in stati ischemici, e
invece somministrata per via endovenosa mediante fleboclisi a calciatori in piena
attività agonistica non affetti da sofferenza metabolica del miocardio in stati
ischemici, né sottoposti a chirurgia cardiaca con conseguente necessità di addizione del
farmaco alle soluzioni cardioplegiche (situazioni del resto incompatibili con l'attività
agonistica) ),né affetti da altra patologia non curabite con gli attuali mezzi
terapeutici a disposizione, con la giustificazione che si trattava di un
"ricostituente", e non informando i calciatori trattati che si trattava di
un farmaco di un farmaca attivo sul metabolismo energetico e pertanto indicato nella
cardioprotezione in chirurgia cardiaca e nella sofferenza metabolica del miocardio in chirurgia cardiaca, con la finalità di realizzare nei calciatori
trattati unefficace attivazione bioenergetica a livello della muscolatura cardiaca e
scheletrica e di modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con lintento
di incrementarne le prestazioni;
-la speciaIità medicinale Esafosfina a base di D-fruttoso-1,6 difosfato sale
sodico, autorizzata dal Ministero defla Sanità per il trattamento dellipofosfatemia
oggettivamente accertata sia in situazioni acute (quali terapie trasfusionali, intervento
in circolazione extracorporea, nutrizione parenterale), sia in corso di situazioni o
affezioni croniche talora associate a deplezione di fosfati (quali etilismo cronico,
malnutrizione protratta, insufficienza respiratoria cronica) e per il trattamento delle
miocardiopatie ischemiche, e invece somministrata per via endovenosa mediante fleboclisi a
calciatori in piena attività agonistica non affetti da ipofosfatemia oggettivamente
accertata né da miocardiopatie ischemiche (patologie, del resto, incompatibili con lattività
agonistica), nè affetti da altra patologia non curabile con gli attuali mezzi terapautici
a disposizione, con la giustificazione che si trattava di un "ricostituente" e
non informando i calciatori trattati che si trattava di un farmaco attivo sul
metabolismo energetico muscoIare (aumento delle concentrazioni tissutali del mediatore denergia
ATP così messo a disposizione per le attività dei sistemi interessati quali muscoli
scheletrici e cuore; diminuzione dei liveIli ematici di glucosio con facilitazione dellutilizzo
a scopi energetici; incremento della capacità di svolgere lavoro muscolare), e pertanto
indicato nelle predette patoIogie, con la finalità di realizzare nei calciatori trattati
unefficace attivazione bioenergetica a livello della muscolatura cardiaca e
scheletrica e di modificarne le proprietà psicofisiche e biologiche, e, quindi, con lintento
di incrementarne le prestazioni;
3) procurarsi, detenere, e somministrare
ripetutamente ai calciatori trattati, senza la
prescritta ricettazione, senza una apposita indicazione prescrittiva nelle relative
cartelle sanitarie, e senza un consenso informato del calciatore
specialità medicinali ai di fuori delle indicazioni autorizzate dal Ministero della
Sanità, nel convergente intento di attuare nei confronti dei calciatori trattati percorsi
farmacologici di attivazione psicofisica e biologica in particolare:
-la specialità medicinale Depo-medrol fiale, contenente metilprednisolone,
somministrata a calciatori per i quali non sono documentate, né documentabili, condizion
cliniche rientranti nelle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanità
e atte a giustificarne l'impiego, nel'intento di modificarne le prestazioni;
-la specialità medicinale Bentelan fiale contenente betametasone, somministrata a
calciatori per i quali non sono documentate, né documentabili, condizioni cliniche
rientranti nelle indicazioni terapeutiche autorizzate dal Ministero della Sanità e atte a
giustificarne limpiego, nell'intento di modificarne le prestazioni;
4) procurarsi, detenere, e somministrare ripetutamente ai calciatori trattati, senza la
prescritta ricettazione e senza una apposita indicazione prescrittiva nelle relative
cartelle sanitarie, la specialità medicinale Voltaren a base di diclofenac,
autorizzata dal Ministero della Sanità per il trattamento di affezioni reumatiche
infiammatorie e degenerative (artrite reumatoide, spondilite anchilosante), artrosi,
reumatismo extra-articolare, stati dolorosi da flogosi di origine extra-reumatica o
post-traumatica, episodi dolorosi acuti in atto nel corso di affezioni infiammatorie
dell'apparato muscolo-scheletrico, episodi dolorosi acuti in atto nel corso di coliche
renali ed epatiche, caratterizzata da effetti collaterali tali da consigliarne un uso
mirato e per periodi di tempo molto brevi (disturbi gastroenterici, manifestazioni
allergiche, cutanee e mucose; disturbi del sistema nervoso centrale quali astenia,
capogiri, cefalea convulsioni, disturbi sensori o della visione, insonnia, irritabilità,
tinnito; alterazioni renali; alterazioni epatiche; alterazioni dellemopoiesi,
alterazioni dellapparato respiratorio), e invece somministrata anche a immediato
ridosso o nel corso della competizione, e, quindi, non in condizioni di sospensione dellattività
agonistica, a calciatori affetti da patologie inabilitanti rientranti nelle indicazioni
autorizzate dal Ministero della Sanità, con la finalità di mascherare la forma morbosa
grazie allattività antidolorifica del Voltaren, e, quindi, nel convergente intento di
alterare le prestazioni degli atleti, per di più esponendoli sia a effetti collaterali
che potevano richiedere l'utilizzo di altri farmaci per antagonizzare tali effetti (tipo
gastroenteroprotettori), sia al rischio di un peggioramento della forma morbosa e di una
conseguente protrazione nel tempo del trattamento farmacologico;
5) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori
trattati specialità medicinali ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e
case di cura a norma dall'art. 9 D.Leg. n. 539/1992, e non utilizzabili "in
situazioni di sufficiente sicurezza al di fuori di strutture ospedaliere", e, in
particolare:
-la specialità medicinale Orudis iniettabile ad uso endovenoso a base di
ketoprofene (autorizzata dal Ministero detta Sanità per il trattamento sintomatico degli
episodi dolorosi acuti in atto in corso daffezioni infiammatorie dell'apparato
muscolo-scheletrico), ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case di
cura sia per garantire una maggiore sicurezza di impiego in rapporto alla possibilità di
effetti collaterali anche severi, sia per motivi legati alle modalità di preparazione che
richiedono particolari precauzioni in ispecie sotto laspetto inerente al
maneggiamento in asepsi completamente garantito solo in ambiente ospedaliero, sia per
motivi legati alla notevole amplificazione degli effetti collaterali (disturbi
gastrointestinali, reazioni cutanee, disturbi renali, disturbi epatici), e il cui
indebito utilizzo in soggetti non ospedalizzati appare finalizzato a mantenere in
attività agonistica calciatori affetti da inabilitanti quadri morbosi
osteo-mio-articolari;
-la specialità medicinale Mepral iniettabile a base dì omeprazolo
(autorizzata dal Ministero della Sanità per ulcera della parete gastrica, spesso in caso
dalterazioni della mucosa dovute a gastrite; ulcera del duodeno da aumento della
secrezione acida, presenza dagenti patogeni esterni, disturbi dell'autoregolazione,
disturbi della motilità gastrica ecc; esofagiti da (illegibile), con infiammazione della
parte terminale dell'esofago dovuta al rigurgito nello stesso succo gastrico, sindrome di
Zollinger-Ellison, dovuta neoplasia d'alcune cellule del pancreas con ipersecrezione di
gastrina ed ulcere gastriche, esofagee e duodenali che insorgono rapidamente a causa
dell'iperacidità gastrica), ad acquisto, conservazione ed uso riservati a ospedali e case
di cura sia per motivi medici, sia per motivi legati alle modalità indaginose di
preparazione e somministrazione, sia per motivi legati alla necessità di accertamenti
diagnostici prima della somministrazione, sia per motivi legati alla possibile
amplificazione, degli effetti collaterali dell'omeprazolo, con comparsa di cefalea,
nausea, vomito, diarrea o stipsi, ecc. e il cui
indebito utilizzo in soggetti non ospedalizzati appare finalizzato a una rapida protezione
gastroenterica a fronte dei possibili effetti collaterali indotti dai trattamenti con FANS
in corso di attività agonistica con possibilità a circolo chiuso di amplificazione degli
effetti collaterali dell'omeprazolo;
6) procurarsi, detenere e somministrare ai calciatori trattati, sia durante il ritiro precampionato, sia durante la stagione agonistica, prodotti conteneti creatina a dosaggi giornalieri superiori ai 6 grammi (inizialmemnte dosi comprese fra i dieci e trenta grammi/die),nonché negli intervalli delle partite a dosaggi pari a 2-3 grammi, in contrasto con le specifiche indicazioni fornite al riguardo dal Consulente in materia della Juventus F.C. s.p.a., in maniera continuativa e senza necessità clinica,con l'intento di potenziare le prestazioni di atleti per i quali non erano documentate condizioni cliniche che giustificassero l'impiego di siffatte dosi di creatina e pur nella consapevolezza di eventuali sovraccarichi epatici o renali o effetti collaterali tipo diarrea o incremento ponderale;
7) omettere l'adozione delle necessarie misure precauzionali (in particolare, controindicazioni anche temporanee alla pratica dell'attività professionale, sospensione o restrizione dell'attività agonistica, svolgimento di specifiche indagini diagnostiche clinico-laboristiche) in presenza di situazioni cliniche anomale evidenziatesi in alcuni determinati calciatori e consistite in intensi incrementi dei valori di ematocrito (sino a +8/9 punti percentuali, e con punte oltre il 50%) associato ad aumento del volume medio di globuli rossi, riduzione della concentrazione emoglobinica media e assunzione di ferro non giustificata dall'evidenza clinica di una anemia da carenza di ferro, essendo tale condizione compatibde con una stimolazione farmacologica del midollo eritroide e la conseguente necessità di assunzione di preparati a base di ferro ai fini della sintesi dell'emoglobina per i globuli rossi in eccesso;
8) non riportare nelle cartelle cliniche relative ai calciatori le somministrazioni, le prescrizioni, le indicazioni, il dosaggio, la natura e la durata dei trattamenti farmacologici ad essi praticati.
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso tra luglio 1994 e settembre 1998.
Giraudo, Agricola e Rossano
H) artt. 445,110, 81, comma 2, c.p., per avere in concorso
tra loro, somministrato ai calciatori trattati specialità medicinali in specie e qualità
diverse da quelle dichiarate, e, in particolare:
-speciaIità medicinali di cui al capo G, punti 2 e 3, somministrate in specie e qualità
diverse da quelle dichiarate, in quanto dichiarate ai calciatori trattatti specialità
medicinali non aventi azione dopante;
-specialità medicinali di cui al capo G, punti 2 e 3, somministrate in specie e qualità
diversa da quelle dichiarate, e, segnatamente, per indicazioni diverse da quelle
dichiarate nell'etichettatura e nel foglio illustrativo e da quelle dichiarate ai
calciatori trattati;
-specialità medicinali di cui al capo G, punto 5, somminitrate in specie e qualità
diverse da quelle dichiarate nell'etichettatura e nel foglio illustrativo (recanti lindicazione
"medicinali da utilizzare in ospedali e case di cura: vietata la vendita al
pubblico").
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra luglio 1994 e settembre 1998.
Giraudo e Agricola
I) artt. 445,110, 81, comma 2, c.p., per avere, in concorso tra loro e con i fornitori dei prodotti contenenti creatina di CUI al capo G, punto 6, somministrato ai calciatori trattati Siffatti prodotti in specie, qualità, quantità, diverse da quelle dichiarate, e, in particolare, in quanto: somrministrate a dosaggi giornalieri superiori a quelli dichiarati ai calciatori trattati; costituenti specialità medicinali, anziché i dichiarati integratori; aventi possibili effetti collaterali in luogo della dichiarata innocuità.
In Torino, in esecuzione del medesimo disegno criminoso, tra luglio 1994 e settembre 1998.
V. artt. 418 bis e 550, comma 1 c.p.p.;
AVVISA
che nellambito del predetto procedimento le indagini preliminari sono concluse;
AVVERTE
che la documentazione relativa alle
indagini espletate è depositata presso la Segreteria
di questo Pubblico Ministero (in Torino, P.zza Palazzo
di Città, 7 - Procura della Repubblica presso il
Tribunale di Torino), e che gli indagati e i loro
difensori hanno facoltà di prenderne visione ed estrarne copia;
che gli indagati hanno facoltà, entro il termine di venti giorni, di presentare
memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni dei
difensori, chiedere al Pubblico Ministero il compimento di atti di indagine, nonché di
presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposti ad
interrogatorio;
INVITA
Giraudo Antonio, Agricola Riccardo e Rossano Giovanni a dichiarare o eleggere domicilio per le notificazioni relative al presente procedimento con dichiarazione resa in segreteria di questo Ufficio o del Tribunale del luogo ove gli interessati si trovino o mediante telegramma o lettera raccomandata con Sottoscrizione autenticata da un notaio o da persona autorizzata o dal difensore. Con l'avvertimento che devono comunicare ogni mutamento del domicilio eletto e che, in caso di mancanza, di insufficienza o di inidoneità della dichiarazione o della elezione, le successive notificazioni verranno eseguite nel luogo ove il presente decreto è stato nnotificato;
DISPONE
che il presente avviso sia notificato alle persone indagate e ai difensori.
Torino 25/5/2000